Statuto

Allegato “B” al n. di fascicolo Società Italiana di Neuro-Gastro-Enterologia e Motilità (SINGEM)

STATUTO

Titolo Primo: generalità
Art. 1. Denominazione, sede, carattere scientifico non lucrativo.

1.1. Ai sensi dell’Art. 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione denominata “Società Italiana di Neuro-Gastro-Enterologia e Motilità”, siglabile “SINGEM.”, già “G.I.S.M.A.D.”,

1.2. L’Associazione ha sede in Bologna; ha durata illimitata ed è regolata dall’atto costitutivo e dal presente Statuto.

1.3. l’Associazione ha carattere scientifico ed è priva di scopo di lucro (“not for profit”).

 

Art. 2. Autonomia e indipendenza dell’Associazione e dei legali rappresentanti.

2.1. L’Associazione persegue gli scopi, infra previsti all’art. 4, in modo autonomo e indipendente.

2.2. L’Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

2.3. I legali rappresentanti dell’Associazione si attengono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad essa, al pari di quanto indicato per l’Associazione ai due sovraestesi comma.

 

Art. 3. Esclusione di finalità sindacali.

3.1. L’Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale degli Associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali come previsto all’infraesteso art.4

 

Art. 4. Scopi.

4.1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

a) Favorire le possibilità di incontro tra gruppi italiani che svolgono attività scientifica nel campo della motilità digestiva e di avviare studi policentrici su temi

di fisiologia, fisiopatologia, farmacologia e sperimentazione clinica controllata nel

campo della Motilità Digestiva;

  1. b)  Promuovere e organizzare attività a carattere didattico, culturale e informativo,

    per una maggiore diffusione e conoscenza delle patologie correlate ai disturbi

    della Motilità Digestiva e delle relative tecniche di indagine;

  2. c)  Organizzare e promuovere attività di formazione nel campo della Motilità

    Digestiva, attività rivolte a medici specialisti di varia estrazione (quali in via esemplificativa: internisti, gastroenterologi, chirurghi dell’apparato digerente, endoscopisti, farmacologi) anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM);

  3. d)  Concorrere alla elaborazione e alla diffusione di indicazioni scientifiche e linee guida nel campo della Motilità Digestiva allo scopo di standardizzare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse diagnostiche e terapeutiche;
  4. e)  Concorrere alla promozione di iniziative e di attività di informazione e di aggiornamento nei confronti dei medici di medicina generale e dei pazienti/utenti circa le novità diagnostiche e terapeutiche nel campo della Motilità Digestiva;
  5. f)  Instaurare rapporti con Istituzioni Italiane ed Estere.

4.2. In relazione alle finalità istituzionali sopra elencate, l’Associazione può svolgere attività ad esse strumentali, connesse, accessorie o integrative, quali ad esempio: la produzione, la distribuzione di sussidi, la preparazione di personale specializzato da utilizzare per il perseguimento delle proprie finalità culturali e scientifiche.

 

Art. 5. Valori di democraticità e trasparenza.

5.1. L’Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a: (i) principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla partecipazione dei Soci e alle elezioni degli Organi statutari nonché con riferimento alle garanzie della votazione a scrutinio segreto e alla durata limitata nel tempo; (ii) principi di trasparenza, peculiarmente con riferimento ad adeguate forme di pubblicità sia all’interno della vita associativa sia all’esterno tramite pubblicazione.

5.2. La trasparenza è attuata quantomeno e necessariamente con pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Associazione, dell’attività scientifica svolta, dei bilanci preventivi e consuntivi, degli incarichi retribuiti ferma restando l’esclusione di ogni retribuzione per le cariche sociali.

Titolo Secondo: soci Art. 6. Soci: tipologia e requisiti.

6.1. Sono ammessi, senza limitazione alcuna, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al secondo comma, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del SSN, o in regime libero professionale, o con attività lavorativa in ambito della Motilità Digestiva.

6.2. Sono requisiti per l’ammissione quale Socio Ordinario: (a) preferibilmente il

possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o in altra materia scientifica afferente il ruolo sanitario, biologico, biotecnologico, farmacologico, con specializzazione in endoscopia digestiva, medicina interna, gastroenterologia e/o malattie dell’apparato digerente, ginecologia, urologia, neurologia, neurobiologia, psichiatria, patologia clinica, infettivologia, chirurgia generale, chirurgia toracica, pediatria, radiologia, (b) l’esercizio della professione, anche se non in via esclusiva, in ambito della Motilità dell’Apparato Digerente o della Neurogastroenterologia; (c) l’interesse agli scopi della Associazione desumibile dal proprio impegno professionale e/o culturale – dimostrato con adeguato curriculum – nel campo della Motilità Digestiva.

6.3. La domanda di ammissione quale Socio Ordinario, formulata in forma scritta, va indirizzata al Consiglio Direttivo e deve recare la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservare il presente Statuto.

 

Art. 7. Status di socio.

7.1. I Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annua nella misura fissata dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

7.2. I Soci godono di elettorato attivo e passivo negli Organi della Associazione. Non hanno elettorato passivo, e se eletti lo perdono, coloro che hanno subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

7.3. E’ esclusa ogni retribuzione delle cariche sociali. E’ consentito unicamente il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento di compiti statutari, previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e successivamente documentate.

7.4. I Soci candidati alle cariche sociali sottoscrivono, al momento della candidatura, idonea dichiarazione sull’assenza di motivi ostativi all’eleggibilità nonché sull’assenza di conflitti di interesse con l’Associazione. Nel caso di insorgenza di conflitto di interesse in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo che la trasmette al Consiglio Direttivo per la deliberazione in merito all’eventuale decadenza.

7.5. Cessa di far parte della Associazione il Socio che:

– presenti dimissioni volontarie per iscritto;
– invitato a regolarizzare il pagamento della quota associativa, venga dichiarato

decaduto dal Consiglio Direttivo qualora non provveda entro il termine di giorni trenta;
– non sia più in possesso dei requisiti di cui all’Art. 6 del presente Statuto, in base ai quali la domanda di ammissione era stata accolta.

7.6. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’Associazione, ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa e ad accedere ai materiali conservati presso l’Associazione, alle condizioni fissate da apposito regolamento approvato dall’Assemblea Generale.

Titolo Terzo: organi dell’Associazione

Art. 8. Organi dell’Associazione e Istituzioni interne

8.1. Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Segretario-Tesoriere;
e) il Comitato scientifico;
f) il Revisore dei Conti;
g) il Collegio dei Probiviri.

8.2. Sono Istituzioni interne: h) i Gruppi di Studio;

j) la Commissione degli Esperti, con funzione di consulenza del Consiglio Direttivo.

8.3. Gli Organi elettivi dell’Associazione hanno durata limitata per il tempo previsto negli infraestesi articoli.

8.4. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono nell’osservanza dei principi di elezione democratica con votazione a scrutinio segreto.


Art. 9. Assemblea Generale dei Soci.

9.1. L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione; è costituita da tutti i Soci, che si esprimono esercitando il proprio diritto di voto nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto.

9.2. L’Assemblea Generale dei Soci:

– approva lo Statuto e le modifiche che possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;

–  elegge con votazione a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri;

–  stabilisce le linee politico-programmatiche delle attività della Associazione;
– delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo della quota associativa annua;
– approva il Bilancio Consuntivo annuale;
– approva il Bilancio Preventivo annuale;
– approva la Relazione Etica presentata dal Consiglio Direttivo;
– ratifica le deliberazioni adottate d’urgenza dal Consiglio Direttivo in materia di competenza dell’Assemblea;
– delibera lo scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione.

9.3. L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno. Può riunirsi in seduta straordinaria nei seguenti casi: (a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; (b) su richiesta di almeno un terzo dei Soci, per mozione presentata alla Consulta Nazionale e da questa approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Si riunisce, altresì, in seduta straordinaria nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 19 del presente Statuto, per il rinnovo dell’intero Consiglio e del Collegio. In tale evenienza, l’Assemblea ha facoltà di anticipare, o protrarre non oltre un anno, la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di nuova nomina e, con questi, dei membri dei Collegi. L’Assemblea straordinaria tratta soltanto gli argomenti per i quali è stata convocata.

9.4. L’Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

9.5. L’Assemblea è presieduta da un Socio, nominato in apertura dei lavori su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione che ne accerta la validità e ne regola lo svolgimento.

9.6. Il voto può essere espresso per appello nominale, per alzata di mano o con scheda segreta. Per le elezioni riguardanti le cariche sociali e gli organismi statutari è ammesso solamente il voto con scheda segreta. Le elezioni delle cariche associative si svolgono in sede assembleare secondo le modalità stabilite nel presente Statuto.

9.7. Non hanno diritto di voto i Soci che non risultano in regola con il versamento delle quote annue.

9.8. Sono esclusi dall’eleggibilità alle cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

 

Art. 10. Consiglio Direttivo.

10.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo della Associazione. È costituito da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici compreso il Presidente di cui due di età inferiore ai 40 anni, da computarsi al giorno in cui è fissata l’assemblea di nomina. I membri restano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta; coloro che hanno terminato il loro mandato, possono tornare a far parte del Consiglio dopo un periodo di assenza di almeno quattro anni. Possono essere eletti a farne parte i Soci Ordinari.

10.2. Nella prima seduta che segue ogni suo rinnovo, il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza e nel suo seno, con voto a scrutinio segreto:

  1. a)  il Presidente del Consiglio Direttivo;
  2. b)  il Segretario-Tesoriere.

10.3. Sono attribuite al Consiglio Direttivo le seguenti funzioni:

– stabilire le domiciliazioni dell’Associazione;
–  elaborare i programmi di lavoro e provvede alla esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, in conformità con le linee direttive fissate da quest’ultima;
–  esaminare le domande di iscrizione dei nuovi Soci, deliberarne l’accettazione o il rigetto e riferirne all’Assemblea; in caso di rigetto, almeno un quinto dei presenti all’Assemblea Generale può chiedere, in proposito, al Consiglio medesimo il riesame della domanda di iscrizione rigettata;

– deliberare la cessazione dello status di Socio e riferirne all’Assemblea;
–  deliberare la decadenza degli eletti alle cariche sociali in caso di insanabili conflitti di interesse; almeno un quinto dei presenti all’Assemblea Generale, nella prima seduta successiva, può chiedere al Consiglio medesimo il riesame della delibera di decadenza;

– proporre all’Assemblea l’ammontare della quota associativa annua;
– redigere la Relazione Etica e il Bilancio Consuntivo annuale;
– predisporre il Bilancio Preventivo in funzione delle quote associative in vigore e delle eventuali ulteriori disponibilità economiche esistenti o previste;

– dopo l’approvazione dei Bilanci da parte dell’Assemblea, curare che ad essi venga data adeguata pubblicità, attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’ Associazione;
– amministrare il patrimonio dell’Associazione avvalendosi dell’opera del Segretario-Tesoriere;
–  decidere la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, stabilendone l’ordine del giorno e inserendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai Soci;

– indire e gestire i Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
– nominare la Commissione degli Esperti, come infra disciplinato all’art.16;
– decidere la costituzione dei Gruppi di studio, come regolamentati dall’infra esteso art. 16; nominandone i componenti, fissandone il campo d’azione e coordinandone l’attività;
– nominare il Comitato Scientifico, in conformità a quanto disposto infra all’art.12;  curare che venga data la più ampia diffusione alle attività scientifiche e formative dell’Associazione attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’Associazione;

– proporre all’Assemblea le modifiche di Statuto;
– conferire i titoli di benemerenza della Associazione;
– regolamentare la propria attività su quanto non disciplinato nello Statuto.

10.4. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce in sua precaria assenza.

10.5. È validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

10.6. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

10.7. La convocazione dell’Assemblea straordinaria richiede la maggioranza dei membri presenti.


Art. 11. Presidente
.

11.1. Il Presidente, eletto in conformità a quanto disposto dall’art. 10.2, ha la legale rappresentanza della Associazione e cura l’osservanza dello Statuto. In particolare:

– rappresenta l’Associazione e ne sottoscrive gli atti, con potere di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo;

– tiene i rapporti con le altre Società scientifiche e con le Autorità sanitarie;
– provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno ed iscrivendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai singoli membri del Consiglio;
– sottopone al Consiglio Direttivo le sue proposte per l’elezione del Segretario-Tesoriere;
– convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria e propone il presidente della seduta;
– illustra alla Assemblea la Relazione Etica;
– affianca il Revisore dei Conti nell’illustrazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo annuali;
– adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo,che pone all’ordine del giorno della prima seduta di quest’ultimo per la ratifica.

11.2. In tutte le sue attività e prerogative, in caso di impedimento o di assenza, viene sostituito dal Consigliere più anziano di età.


Art. 12. Il Comitato scientifico.

12.1. Il Comitato scientifico è composto da almeno tre e non oltre cinque membri, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio direttivo anche contestualmente alla votazione dei componenti.

12.2. I componenti sono nominati dal Consiglio direttivo per la durata di tre anni, e possono essere rinominati una sola volta se consecutiva, tra soggetti interni o esterni all’Associazione purché dotati di curriculum di alta qualificazione e pertinente. La nomina avviene per effetto di votazione a scrutinio segreto, sulla base di una lista composta da candidati proposti da almeno tre componenti del Consiglio direttivo. Ciascun votante esprime due preferenze, e i candidati risultano nominati secondo l’ordine dei voti conseguiti.

12.3. Il Comitato scientifico, al proprio interno, elegge il Coordinatore e nomina il Segretario. Il Coordinatore cura la convocazione in riunione ordinaria due volte all’anno, e a richiesta del Consiglio direttivo.

12.4. Il Comitato scientifico:

 effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;

– relaziona annualmente al Consiglio Direttivo;
– esprime linee di indirizzo e punti di interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico anche socio-sanitario;
– esprime pareri su quanto richiesto dal medesimo Consiglio tra cui, segnatamente, progetti di formazione e di aggiornamento;
– può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, dell’apporto di soci;
– può regolamentare la propria attività su quanto non disciplinato dal presente articolo.


Art. 13. Revisore dei Conti.

13.1. Il Revisore unico dei Conti è l’Organo di controllo amministrativo della Associazione.

13.2. È eletto dall’Assemblea Generale dei Soci, tra i professionisti iscritti all’Albo dei revisori contabili, con votazione a scrutinio segreto; risulta eletto il professionista che consegue il maggior numero dei voti.

13.3. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere rieletto. 13.4. Il Revisore:

– controlla la regolare tenuta dei libri contabili;
– redige la relazione scritta sul Bilancio Consuntivo e la presenta all’Assemblea;
– esamina il Bilancio Preventivo ed esprime parere tecnico di congruità al Consiglio Direttivo.
13.5. Il Revisore partecipa all’Assemblea, con facoltà di parola senza diritto di voto.


Art. 14. Segretario-Tesoriere

14.1. Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, nell’ambito dei soci, dura in carica per tre anni e può essere confermato per un solo ulteriore mandato, anche non consecutivo. Coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d’intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva; egli tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci e informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.

14.2. Il Segretario-Tesoriere è il consegnatario dei beni dell’Associazione e dell’archivio dei documenti contabili; tiene l’elenco aggiornato dei Soci, verificando l’avvenuto pagamento delle quote annuali di associazione; prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.

14.3. Il Segretario-Tesoriere cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro Soci.

14.4. Il Segretario-Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all’esame del Consiglio stesso per l’approvazione.

14.5. Il Segretario-Tesoriere può incaricare persona/ente di sua fiducia per lo svolgimento di incarichi di carattere segretariale o amministrativo-contabile, fermo restando il limite dell’assenza di conflitti di interesse con l’Associazione.

Art. 15. Collegio dei Probiviri.

15.1. Il Collegio dei Probiviri è l’Organo cui è demandata la tutela del rispetto delle norme di Statuto.

15.2 È composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri vengono eletti tra i Soci dall’Assemblea Generale dei Soci votando, ciascun socio, fino a tre nominativi. Risultano eletti membri effettivi i primi tre con maggior numero di voti; risultano eletti membri supplenti i successivi due.

15.3. Il Collegio resta in carica quattro anni e i componenti possono essere rieletti.

15.4. I membri effettivi eleggono al loro interno, con votazione a scrutinio segreto, il Coordinatore e il Segretario del Collegio.

15.5. Il Collegio:

– valuta i casi di indegnità morale o professionale dei soci;
– valuta segnalazioni dei Soci su fatti di rilievo per il rispetto delle norme statutarie e per la tutela della immagine dell’Associazione;
– valuta, anche di propria iniziativa, elementi utili a garantire il rispetto delle norme statutarie nonché a tutelare l’immagine della Associazione;
– dirime le controversie tra i Soci, le controversie fra questi e gli Organi della Associazione e ogni altra controversia possa insorgere nell’ambito dello svolgimento dell’attività associativa;
– indirizza, al Consiglio direttivo, i pareri di cui abbia ricevuto richiesta, nonché segnalazioni di propria iniziativa;
– assume provvedimenti quali: non sussistenza del fatto; irrilevanza del fatto; invito ad ottemperanza; sospensione del socio; decadenza del socio; revoca o conferma, in sede di appello dell’interessato, di provvedimenti del Consiglio direttivo, di cui all’art. 10.3, in tema di domande di ammissione di nuovi soci, cessazione dello status di socio, decadenza degli eletti alle cariche sociali;
– può regolamentare la propria attività, per l’esercizio delle funzioni spettanti, su quanto non disciplinato dal presente articolo.

15.6. È validamente costituito con la presenza di tre membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

15.7. Le deliberazioni del Collegio sono definitive.


Art. 16. Le Istituzioni interne

16.1. Per l’elaborazione di ricerche e/o studi specifici il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire Gruppi di Studio composti per la maggioranza da Soci e coordinato da un componente del Consiglio Direttivo.

16.2. Ciascun Gruppo di Studio svolge i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo ed informa i Soci dei risultati ottenuti dalla ricerca e/o dallo studio quantomeno una volta l’anno in occasione dell’Assemblea Generale ordinaria.

16.3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare una Commissione di Esperti stabilendo, di volta in volta, il numero dei componenti. Possono essere chiamati a far parte di tale Commissione soggetti aventi una comprovata esperienza scientifica e professionale almeno in una delle categorie della Neurogastroenterologia e che abbiamo pubblicato almeno un articolo indexato sulla materia nell’ultimo biennio.

16.4. La Commissione di Esperti svolge i seguenti compiti: a) suggerisce e partecipa ad iniziative e/o attività scientifico-divulgative; b) suggerisce argomenti per il Congresso Biennale dell’Associazione; c) esprime pareri su specifiche tematiche, se richiesto dal Consiglio Direttivo.


Art. 17. Cessazione e decadenze.

17.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo cessa dalla propria funzione per: (a) dimissioni; (b) mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno cinque voti.

17.2. Il Consiglio Direttivo cessa dalla propria funzione per: (a) contestuali dimissioni di almeno cinque dei suoi membri; (b) mozione di sfiducia approvata a maggioranza dall’Assemblea Generale dei Soci; (c) mancata approvazione della Relazione Etica o del Bilancio Consuntivo; (d) mancato conseguimento della nomina di Presidente del Consiglio Direttivo in tre sedute consecutive, da tenersi nell’arco di due mesi.

17.3. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta la contestuale decadenza del Collegio dei Probiviri.

17.4. I Membri del Consiglio Direttivo cessano la propria funzione per: (a) dimissioni; (b) assenza ingiustificata in tre sedute consecutive del Consiglio; (c) deliberazione di decadenza per intervenuto conflitto di interessi.


Titolo Quarto: esercizio e patrimonio.

Art. 18. Esercizio sociale.

18.1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

18.2. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario (Bilancio) dell’anno precedente ed il Rendiconto Preventivo del nuovo anno. Il Rendiconto annuale sarà sottoposto all’assemblea dei Soci per l’approvazione. Gli eventuali residui attivi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno destinati al Fondo Comune essendone espressamente vietata la distribuzione a qualunque titolo.

18.3. Nei quindici giorni che precedono l’Assemblea di approvazione, il bilancio consuntivo viene depositato presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci che ne abbiano interesse alla lettura. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

 

Art. 19. Patrimonio.

19.1. Le disponibilità patrimoniali della Associazione sono costituite:

 dalle quote annuali dei Soci;
 da contributi, sovvenzioni, donazioni e liberalità di Enti, Società e Privati

SOSTENITORI i quali, purché non in conflitto di interessi, contribuiscono alla

attuazione dei compiti statutari, al conseguimento degli scopi ed alla

realizzazione degli obiettivi della Associazione;  da valori mobiliari;
 da proventi diversi.

19.2. Tutti i Soci ordinari versano una quota annuale.
19.3. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Titolo Quinto: norme finali Art. 20. Modificazioni dello Statuto.

20.1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in occasione dei Convegni Nazionali di Studio o in seduta straordinaria con le modalità previste all’art. 9 terzo comma del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Soci presenti al momento della votazione, dietro proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.

 

Art. 21. Scioglimento dell’Associazione.

21.1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida se adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi dai Soci presenti.

21.2. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

21.3. Il Fondo Comune e gli eventuali residui attivi della liquidazione dovranno essere devoluti ad altra Associazione o ente di diritto pubblico aventi finalità culturali analoghe a quello dell’Associazione.

21.4. La proposta di devoluzione avanzata dal liquidatore dovrà essere approvata dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti.

21.5. È fatto divieto di ripartire tra i Soci, in qualsiasi forma, il Fondo Comune o gli eventuali residui attivi della liquidazione.

 

Art. 22. Richiamo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni.